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Approfondimenti

Revoca del Visto:

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.

Fornitura di documenti contraffatti ai fini del rilascio del Visto e informazioni non veritiere:

La contraffazione di documenti prodotti al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto. (art. 5 comma 8bis del D.Lgs. 286/98). L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen.

Sono soggette a rifiuto le richieste di Visto di coloro che forniscono informazioni non veritiere. Si rammenta che saranno eseguiti ulteriori controlli per verificare la veridicità delle informazioni fornite.

L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen:

Il semplice possesso di un visto Schengen non conferisce automaticamente il diritto di ingresso nell’area Schengen e ai titolari di un visto, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, può essere richiesto di fornire informazioni circa i mezzi di sostentamento, la durata del soggiorno previsto in area Schengen e lo scopo del viaggio.

Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (ad esempio lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio). (link).

Come utilizzare correttamente un visto Schengen

Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. È possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire dei giorni di franchigia per l’ingresso nell’Area Schengen. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.

Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Indipendentemente dal numero di ingressi, il totale del soggiorno nell’area Schengen non potrà essere superiore ai 90 giorni ogni 180. Al fine di evitare over-staying e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile utilizzare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato dalla Commissione europea cliccando qui.

Come utilizzare correttamente un visto nazionale italiano

Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario fare richiesta di Permesso di Soggiorno entro 8 giorni dall’arrivo tramite ufficio postale o presso la Questura competente. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Per individuare la Questura competente si invita a controllare il seguente sitohttps://questure.poliziadistato.it/it.