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Immatricolazioni universitarie e richiesta visti di studio

PROCEDURE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO D’INGRESSO PER STUDIO AI FINI

DELL’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI AI CORSI ACCADEMICI

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE RICONOSCIUTI DAL MUR PER

L’ANNO ACCADEMICO 2023/2024

1. PREMESSA

Per l’Anno Accademico 2023/2024 i corsi accademici della Formazione Superiore per i quali è possibile effettuare la preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it/) sono i seguenti:

  • corsi di Laurea, Laurea Magistrale (biennale o a ciclo unico),
  • corsi delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM),
  • corsi erogati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML),
  • programmi di mobilità internazionale Marco Polo e Turandot,
  • corsi delle scuole di specializzazione,
  • dottorati di ricerca,
  • corsi di perfezionamento
  • master universitari di primo e secondo livello
  • corsi singoli
  • corsi di lingua e cultura italiana presso l’Università per gli studi Roma Tre, l’Università per stranieri di Perugia, di Siena, di Reggio Calabria “Dante Alighieri”
  • corsi Propedeutici (Foundation Course)
  • corsi erogati dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia.

al di fuori del portale UNIVERSITALY

  • corsi di Specializzazione Tecnica Post-Diploma organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Per l’iscrizione a tali corsi lo studente dovrà effettuare la preiscrizione direttamente con l’Istituto prescelto.
  • Come noto, saranno fuori dal portale Universitaly anche le preiscrizioni ai corsi di livello universitario o post universitario presso Università pontificie, Università private o Istituti di Alta formazione non accreditati presso il MUR. Per le relative procedure di richiesta del Nulla Osta a DGDP IV e gli elenchi delle istituzioni per cui il nulla osta è da considerarsi acquisito, sono disponibili i messaggi Ministeriali nr. 134766 del 24 luglio 2017 e nr. 173485 del 27/10/2022 consultabili nella raccolta dei Messaggi Ministeriali della MAENET – Guida Pratica per Uffici Visti alla voce “Visti d’ingresso: Studio – immatricolazione

  2. Calendario per la presentazione delle domande di visto d’ingresso

Come per i passati Anni Accademici, in ragione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, i singoli Atenei stabiliscono autonomamente le tempistiche dell’iscrizione. Tuttavia le richieste di visto d’ingresso dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

Entro e non oltre il 30 novembre 2023

  • corsi di Laurea, Laurea Magistrale (biennale o a ciclo unico)
  • ai corsi accademici singoli
  • corsi delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
  • corsi delle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML),
  • programmi di mobilità internazionale Marco Polo e Turandot
  • corsi erogati dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia

In qualunque periodo dell’anno in concomitanza con l’inizio del corso prescelto

  • master universitari
  • dottorati
  • scuole di specializzazione, lingua e cultura italiana,
  • foundation Course
  • corsi di Specializzazione Tecnica Post-Diploma organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

  3. TIPOLOGIE DI VISTI DA RILASCIARE IN BASE AL CORSO PRESCELTO.

Visto per STUDIO/Immatricolazione Università (visto Nazionale tipo D) ingressi multipli:

Tale tipologia di visto è riservata agli studenti stranieri che si iscrivono ai seguenti corsi accademici:

  • Laurea e Laurea Magistrale di durata biennale o a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale;
  • Corsi accademici presso le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (“AFAM”);
  • Agli studenti la cui preiscrizione sul portale Universitaly è andata a buon fine e che non dovranno sostenere prove di ammissione e/o di idoneità linguistica, codeste Sedi rilasceranno un visto d’ingresso per STUDIO “Immatricolazione Università” di tipo “D”, con ingressi multipli, della durata di 365 giorni, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 4 del presente compendio.
  • Agli studenti che, al contrario, dovranno sostenere dei test di ammissione o prove di lingua, verrà comunque rilasciato un visto un visto d’ingresso per STUDIO “Immatricolazione Università” di tipo “D”, ingressi, multipli, ma con validità fino al 31.01.2024 (o comunque con una durata non inferiore a 100 giorni).

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, gli studenti stranieri in possesso di tale tipo di visto dovranno provvedere alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, inoltrando l’istanza alla Questura competente, utilizzando l’apposito kit, tramite gli Uffici postali o, ove disponibili, avvalendosi di specifici sportelli attivati presso le istituzioni della formazione superiore.

Gli studenti che abbiano superato le prove di ammissione, successivamente alla immatricolazione al corso universitario prescelto, dovranno provvedere a richiedere alla Questura territorialmente competente il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno accademico.

Visto per STUDIO (visto Schengen Uniforme tipo C)

Tale visto verrà rilasciato nel caso in cui l’Istituzione della formazione Superiore preveda lo svolgimento delle prove di ammissione e di conoscenza della lingua italiana in periodi antecedenti il conseguimento del titolo di studio locale necessario per l’immatricolazione al corso prescelto da parte dei candidati.

La validità del visto sarà commisurata alle necessità dello studente extracomunitario per sostenere le predette prove di selezione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto.

Qualora lo studente abbia superato le suddette prove ed abbia fatto regolarmente rientro nel Paese di provenienza conseguendo il titolo di studio necessario all’immatricolazione universitaria, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascerà il visto per STUDIO/Immatricolazione Università oppure il visto per STUDIO/post Laurea, in base alla tipologia di corso prescelto.

Visto per STUDIO/post Laurea (visto Nazionale tipo D) ingressi multipli

Questa tipologia di visto sarà rilasciata agli studenti stranieri che si iscrivono ai seguenti corsi accademici:

  • corsi di specializzazione o di perfezionamento
  • dottorati di ricerca
  • master universitari di primo e secondo livello.

La durata del visto sarà commisurata alla durata del corso.

Visto per STUDIO/corso singolo universitario (visto di corto soggiorno tipo C o Nazionale tipo D) ingressi multipli

Tale tipologia di visto verrà rilasciata agli studenti stranieri che si iscrivono ai “corsi singoli” o agli “stage” organizzati dagli Atenei/AFAM.

La durata del visto sarà commisurata alla durata del corso e lo studente non potrà ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia.

Visto per STUDIO/lingua (visto di corto soggiorno tipo C o Nazionale tipo D) ingressi multipli

Agli studenti stranieri che si iscrivono ai corsi di lingua e cultura italiana di livello accademico istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, Siena, “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nonché dall’Università per gli studi Roma Tre, verrà rilasciato un visto per studio/lingua, secondo quanto previsto dall’articolo 44-bis del DPR 394/1999, che dispone che i cittadini stranieri maggiorenni possono fare ingresso in Italia al fine di seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale, purché siano a tempo pieno, di durata determinata e coerenti con la formazione acquisita nel Paese di provenienza.

Si attira l’attenzione di codeste Sedi che l’iscrizione ai corsi per l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana organizzati da istituzioni pubbliche o scuole private diverse dalle summenzionate non avverrà tramite il portale UNIVERSITALY.

Quanto ai requisiti per il rilascio del visto d’ingresso, per entrambe le summenzionate tipologie di corsi, come di consueto si dovrà far riferimento, all’art. 44bis comma 2 lettera a) del DPR 394/1999 (maggiorenni che intendano seguire corsi di livello superiore, a tempo pieno e di durata determinata verificata la coerenza tra il corso da seguire e la formazione acquisita nel Paese di provenienza).

Visto per STUDIO/altro (visto di corto soggiorno tipo C visto nazionale tipo D) ingressi multipli

Tale visto verrà rilasciato per consentire la frequenza dei “foundation course”. Trattasi di corsi propedeutici organizzati dalle Istituzioni di formazione superiore per colmare alcuni requisiti di ammissione richiesti per i corsi di formazione presso le Università o le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

La durata del visto sarà commisurata alla durata del corso. Si raccomanda un’attenta valutazione della coerenza tra il corso prescelto e gli studi pregressi del richiedente, nonché del possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola media superiore ed all’adeguata conoscenza della lingua nella quale verrà erogato il corso, secondo quanto previsto dall’articolo 44-bis del DPR 394/1999, che dispone che i cittadini stranieri maggiorenni possono fare ingresso in Italia al fine di seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale, purché siano a tempo pieno, di durata determinata e coerenti con la formazione acquisita nel Paese di provenienza.

4. REQUISITI PER IL RILASCIO DEL VISTO

Premessa

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva di codeste Rappresentanze diplomatico-consolari.

La validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della Formazione Superiore è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione del visto di studio, e non implica automaticamente il suo rilascio, poiché, oltre a verificare il possesso dei requisiti qui di seguito elencati, codeste Sedi dovranno altresì valutare l’assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

Requisiti

a) Avvenuta validazione della preiscrizione sul portale Universitaly da parte dell’Ateneo/AFAM/IFS

    i) studenti ammessi con riserva : il visto verrà rilasciato solo se lo studente è in possesso dei requisiti elencati di seguito e solo nel caso in cui debba sostenere in Italia i test per l’ ammissione al corso. In tutti gli altri casi l’Ateneo/AFAM/IFS dovrà sciogliere la riserva prima del rilascio del visto.

b) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto.

    i) I mezzi di sussistenza la cui titolarità deve essere dimostrata dallo studente sono quantificati in 467,65 euro al mese (pari ad euro 6.079,45 annuali), per ogni mese di durata dell’anno accademico (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021).

    ii) Si tratta di requisiti economici minimi, la cui disponibilità in Italia andrà comprovata mediante risorse economiche personali o dei genitori, o messe a disposizione da cittadini stranieri o italiani regolarmente soggiornanti in Italia oppure fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, o da Governi locali o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.

    iii) Per la dimostrazione di tale requisito non è idonea l’esibizione di denaro contante

   iiii) La disponibilità dei mezzi di sussistenza e l’idoneità delle eventuali garanzie presentate dovranno essere valutate dalla Sede in relazione al contesto locale. Il valore nominale del saldo del conto corrente al momento della richiesta del visto (che potrebbe derivare da un deposito una tantum o ad hoc) non è esaustivo, ma dovrà essere accompagnato da una valutazione di merito, relativa alla situazione economica complessiva della famiglia dello studente, o del garante residente in Italia, che deve essere idonea ad assicurare con certezza e su base mensile la somma necessaria al sostentamento in Italia

   iiiii) In caso di borse di studio del Governo italiano:

La semplice candidatura non costituisce documento di copertura economica, pertanto lo studente dovrà produrre un documento di copertura economica al pari degli altri richiedenti il visto “D” per studio/immatricolazione.

c) Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio

La disponibilità economica necessaria per il rimpatrio si aggiunge al requisito minimo di euro 6.079,45 l’anno e può essere provata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

d) Disponibilità di un idoneo alloggio nel territorio nazionale

Lo studente deve dimostrare di avere una prenotazione alberghiera valida per il primo periodo, oppure un contratto di affitto già stipulato, una idonea dichiarazione di ospitalità, o la disponibilità di alloggio presso una residenza universitaria.

e) Copertura assicurativa

Lo studente deve disporre di un’adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), che dovrà essere altresì esibita all’atto della richiesta del permesso di soggiorno. A tal fine, sono ammesse le seguenti formule:

  1. dichiarazione consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria che derivi da accordo tra l’Italia e il Paese di appartenenza;
  2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
  3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali, la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

f) Titolo di studio

   i) La valutazione dei titoli di studio esteri finalizzata all’iscrizione ai corsi accademici è competenza esclusiva degli Atenei/AFAM/Istituti di Formazione Superiore. Nella domanda di preiscrizione sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell’Istituzione di formazione superiore, è necessario o meno produrre una dichiarazione di valore rilasciata da codeste Sedi. Qualora l’Istituzione ritenesse necessaria la dichiarazione di valore, il visto potrà essere rilasciato solo previa acquisizione di quest’ultima.

       In alternativa alla dichiarazione di valore l’Istituto di Formazione Superiore potrà avvalersi dell’attestazione sulla validità del titolo di studio rilasciate da un centro ENIC (European Network of Information Centres in the European Region) – NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union) che in Italia è l’Associazione CIMEA.

      i.i.) Lo studente dovrà presentare l’originale del titolo di studio richiesto dall’Istituto della Formazione superiore per la frequenza del corso prescelto (oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge ).

g) Certificazione linguistica

    i) Corsi accademici in italiano. Per l’iscrizione ai corsi di istruzione superiore tenuti in lingua italiana è necessaria un’adeguata conoscenza dell’italiano. Di norma il possesso di tale requisito è verificato (preferibilmente da remoto) dall’Ateneo e certificato nella domanda di preiscrizione. Lo studente potrà altresì dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso la presentazione di certificazioni che ne attestino la conoscenza.

Qualora non sia possibile conseguire tale certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da soggetti ritenuti localmente affidabili, ferma restando la necessità che lo studente superi il previsto esame obbligatorio di lingua presso l’Istituzione di Formazione Superiore italiana prescelta.

Nell’ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tali certificazioni, o in caso di dubbio sull’autenticità della documentazione presentata, la Sede consegnerà allo studente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis L. 241/90.

Si sottolinea come l’accertamento preliminare di una conoscenza adeguata dell’italiano sia di particolare rilevanza per le Rappresentanze diplomatico-consolari operanti in Paesi ad alto rischio di immigrazione illegale.

    ii) Corsi accademici in lingua straniera. Di norma la conoscenza della lingua straniera nella quale verrà erogato il corso è verificata (preferibilmente da remoto) dall’Ateneo e certificata nella domanda di preiscrizione. Tuttavia, qualora l’Ateneo non abbia proceduto a tale verifica, all’atto della richiesta di visto lo studente dovrà produrre idonea certificazione attestante la conoscenza della lingua nella quale verrà erogato il corso non inferiore al livello B2 del Consiglio d’Europa.

  5. COSTO DEL VISTO DI INGRESSO

A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale MAECI-MEF del 15 febbraio 2016 (modifica della Tabella di cui all’art. 64 del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, in attuazione dell’art. 1.621 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a tutte le domande di visto nazionale per “studio” si applica una tariffa di euro 50.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SEDE

  1. La Sede deve sempre indicare sul portale Universitaly l’avvenuto rilascio o il diniego del visto d’ingresso.
  2. Dopo l’ingresso dello studente in Italia gli Atenei/AFAM/Istituti di Formazione Superiore dovranno indicare sul portale Universitaly avvenuta immatricolazione dello stesso. Entro il mese di dicembre 2023 la Sede dovrà effettuare una ricognizione tra i visti rilasciati e le immatricolazioni effettivamente avvenute, segnalando a questa Unità per i Visti ed alla Questura competente i nominativi degli studenti che pur avendo ricevuto un visto d’ingresso non hanno provveduto all’immatricolazione, indicando altresì l’Ateneo/AFAM/IFS al quale si erano preiscritti.

 

7. CASI PARTICOLARI

a) Studenti in attesa del primo permesso di soggiorno che devono far rientro in Italia

Agli studenti immatricolati a un corso universitario ed in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, la normativa non consente il rilascio di un visto di reingresso.

Tuttavia, in casi eccezionali, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 400/A/2009/P/1164/12.214.39 del 2 marzo 2009 (diramata con messaggio ministeriale 306/91358 del 16 marzo 2009) le Rappresentanze diplomatico consolari, previo nulla-osta della Questura competente, potranno rilasciare un visto di reingresso.

b) Studenti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che devono far rientro in Italia.

Agli studenti stranieri in possesso della ricevuta (postale) di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è consentito il reingresso in Italia senza necessità di munirsi del visto e senza ulteriori adempimenti, purché facciano ingresso direttamente da una frontiera esterna italiana senza transitare in altri Paesi Schengen.

c) Studenti che riprendono gli studi in Italia dopo un’interruzione o dopo aver frequentato corsi di studio presso altri Atenei all’estero.

Gli studenti già immatricolati presso un Ateneo italiano, ma che abbiano sospeso temporaneamente gli studi potrebbero trovarsi nella condizione di avere un permesso di soggiorno scaduto e/o non rinnovato. Una circostanza simile si verifica anche nel caso di studenti stranieri regolarmente iscritti presso un Ateneo italiano che, in applicazione di accordi multilaterali di mobilità studentesca tra Atenei, debbano frequentare corsi semestrali o annuali all’estero.

Essi si rivolgono dunque agli Uffici Visti per ottenere un nuovo visto d’ingresso per riprendere e continuare la carriera accademica.

Tali richieste presentano particolari difficoltà di gestione. Non è infatti consentito rilasciare visti di studio per anni successivi a quello di immatricolazione. Va tuttavia considerato che uno studente già immatricolato in anni precedenti, non può per legge essere nuovamente immatricolato, salvo il caso in cui egli non presenti all’Ateneo la rinuncia agli studi (in tal caso però perderebbe la pregressa carriera accademica).

Per non penalizzare gli studenti già immatricolati che per giustificati motivi si vengono a trovare nelle situazioni sopra descritte, si può consentire allo studente di presentare all’Ufficio visti il certificato di regolare iscrizione al rispettivo anno accademico (corredato dal regolare pagamento delle tasse universitarie) con l’elenco degli esami universitari sostenuti, e una propria lettera motivata (possibilmente supportata da idonea documentazione) che avvalori le ragioni della sospensione degli studi o provi la frequenza di corsi presso altri Atenei come parte del percorso accademico principale. L’Ufficio, verificata la sussistenza della condizione di studente, trasmetterà con una Nota esplicativa di supporto la documentazione presentata dall’interessato alla Questura che aveva originariamente rilasciato il permesso di soggiorno, richiedendo il nulla osta all’emissione di un visto di reingresso.

d) studenti entrati in Italia con un visto per studio/immatricolazione e che successivamente hanno fatto la rinuncia agli studi.

Lo studente che ha fatto la rinuncia agli studi, qualora voglia iscriversi ad un nuovo corso di Laurea, dovrà far rientro nel Paese di origine e fare richiesta di un nuovo visto per studio/immatricolazione, non potendo usufruire del permesso di soggiorno che aveva ottenuto in relazione al corso di Laurea per il quale ha effettuato la rinuncia.

8. ASSISTENZA TECNICA

Quanto all’eventuale necessità di assistenza tecnica per l’utilizzo della piattaforma UNIVERSITALY codeste Sedi potranno aprire una segnalazione tramite il link https://www.universitaly.it/support_jira.php?cmp=5745