{"id":4932,"date":"2025-01-14T15:00:23","date_gmt":"2025-01-14T07:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/?page_id=4932"},"modified":"2025-01-17T13:00:15","modified_gmt":"2025-01-17T05:00:15","slug":"certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allestero-da-imprese-italiane-c-e-l","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allestero-da-imprese-italiane-c-e-l\/","title":{"rendered":"Certificazione esecuzione lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese italiane (C.E.L.)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L\u2019ATTUAZIONE DELL\u2019ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=\">Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207<\/a>, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l\u2019assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova diposizione normativa innova le modalit\u00e0 di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/\">Autorit\u00e0 Nazionale Anti-Corruzione (ANAC)<\/a> per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all\u2019estero che la struttura centrale del MAECI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Attivit\u00e0 procedimentale degli Uffici consolari all\u2019estero:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il Consolato accredita all\u2019emissione dei certificati di lavori eseguiti all\u2019estero uno o pi\u00f9 professionisti, e ne da adeguata pubblicit\u00e0 sul proprio sito Internet;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessit\u00e0 di certificare un\u2019opera realizzata all\u2019estero. Nel caso l\u2019impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sar\u00e0 reindirizzato al Consolato competente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Sede comunica all\u2019impresa l\u2019elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, \u00e8 possibile per l\u2019impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il tecnico di fiducia \u2013 scelto autonomamente dall\u2019impresa tra quelli indicati nell\u2019elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilit\u00e0 \u2013 produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l\u2019insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato \u00e8 debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall\u2019Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Costo del servizio reso dagli Uffici all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pagamento dei servizi notarili deve essere effettuato allo sportello consolare in dollari di Singapore o tramite circuito NETS. Per conoscere le tariffe \u00e8 possibile consultare la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2017\/02\/tariffa_consolare_aggiornata__2017.pdf\">tabella dei diritti consolari<\/a> emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Attivit\u00e0 procedimentale della struttura centrale del MAECI.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riferimento normativo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207\/2010, \u201cla certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Natura del rapporto fiduciario<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per \u201ctecnico di fiducia\u201d si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La \u201cfiducia\u201d consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L\u2019Ufficio Consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accreditamento dei tecnici<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Per ottenere l\u2019accreditamento il tecnico deve<\/strong>:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell\u2019iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri, architetti, Periti Industriali, Geometri, Geologi limitatamente al proprio campo di competenza);<\/li>\n<li>per i professionisti locali, possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all\u2019ordinamento dello Stato in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sono necessari per certificare la medesima; per i professionisti italiani, il requisito a) (Iscrizione all\u2019ordine) \u00e8 comprensivo del requisito b) (capacit\u00e0 tecnica);<\/li>\n<li>conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In materia di accreditamento del tecnico di fiducia \u00e8 opportuno precisare che<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il requisito sub a) pu\u00f2 ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;<\/li>\n<li>il requisito sub c) \u00e8 autocertificabile da parte dell\u2019interessato con le modalit\u00e0 e le prescrizioni di cui all\u2019art. 3, d.P.R. 28\/12\/2000, n. 445;<\/li>\n<li>\u00e8 sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all\u2019Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati \u00e8 realizzato implicitamente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ufficio Consolare provvede a custodire l\u2019elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell\u2019Impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Compatibilit\u00e0 e verifiche<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tecnico che emette il certificato non pu\u00f2 essere:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di societ\u00e0, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019atto dell\u2019accreditamento del tecnico di fiducia, l\u2019Ufficio Consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Universit\u00e0) l\u2019autenticit\u00e0 dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all\u2019ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l\u2019accreditamento, \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo \u00e8 immediatamente cancellato d\u2019ufficio dall\u2019elenco dei tecnici accreditati; contestualmente \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Compiti del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall\u2019AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall\u2019ispezione dell\u2019opera eseguita e dall\u2019esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l\u2019individuazione, per l\u2019opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207\/2010 art. 61 e Allegato A; il modulo cos\u00ec compilato deve essere consegnato all\u2019impresa richiedente e all\u2019Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell\u2019iscrizione all\u2019ordine professionale di appartenenza con allegata l\u2019autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<br \/>\nSi sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico n\u00e9 tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo \u00e8 acquisito agli atti del certificatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Onorario del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019onorario del tecnico di fiducia della Sede \u00e8 concordato direttamente tra il professionista e l\u2019impresa richiedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il tecnico di fiducia del Ministero degli esteri<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri \u00e8 comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all\u2019emissione delle certificazioni. Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l\u2019emissione dei certificati avviene con le stesse modalit\u00e0 dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l\u2019elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provveder\u00e0 altres\u00ec direttamente all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2014\u2014\u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Appendice normativa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 \u2013 Regolamento al Codice dei contratti pubblici<br \/>\nArt. 84 \u2013 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all\u2019estero (art. 23, d.P.R. n. 34\/2000)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i lavori eseguiti all\u2019estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all\u2019incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonch\u00e9 la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell\u2019impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione \u00e8 rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall\u2019Autorit\u00e0, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed \u00e8 soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorit\u00e0 consolari italiane all\u2019estero;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all\u2019esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall\u2019esecutore, il certificato pu\u00f2 essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La certificazione \u00e8 prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall\u2019italiano, \u00e8 corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all\u2019estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8, con le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Autorit\u00e0 secondo i modelli semplificati sopra citati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora l\u2019interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pi\u00f9 di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolt\u00e0 nel medesimo Paese, pu\u00f2 fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 3, d.P.R. n. 445\/2000<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell\u2019Unione europea, alle persone giuridiche, alle societ\u00e0 di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell\u2019Unione europea;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e la condizione dello straniero;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l\u2019Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualit\u00e0 personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit\u00e0 dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall\u2019autorit\u00e0 consolare italiana che ne attesta la conformit\u00e0 all\u2019originale, dopo aver ammonito l\u2019interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><br \/>\nAllegati per i tecnici di fiducia<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009A-Modello-Domanda-Iscrizione-Tecnici-di-Fiducia.docx\">Modulo di richiesta di iscrizione all\u2019elenco dei tecnici di fiducia della Sede e dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0;<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009B-Modello-Domanda-Cancellazione-Tecnici-di-Fiducia.docx\">Modulo di richiesta di cancellazione dall\u2019elenco dei tecnici di fiducia della Sede;<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009C-Modello-Nota-Trasmissione-Certificato-Esecuzione-Lavori.docx\">Modello nota di trasmissione CEL;<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009D-Modello-Dichiarazione-Insussistenza.docx\">Dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0 da allegare a ciascun certificato;<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009E-Modello-Certificato-Esecuzione-Lavori-Estero.docx\">Modello B semplificato (certificato di esecuzione di lavori eseguiti in paese estero da imprese aventi sede legale in Italia).<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Allegati per le imprese<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/009F-Modello-Richiesta-Invio-Elenco-Tecnici-Fiducia.docx\">Modello richiesta di invio elenco professionisti.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L\u2019ATTUAZIONE DELL\u2019ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l\u2019assunzione [&hellip;]","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":71,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4932","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4932"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4932\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5273,"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4932\/revisions\/5273"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/71"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambsingapore.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}