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Atti di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento è un atto con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, congiuntamente o separatamente.

Ad esempio: nel caso in cui i genitori abbiano contratto un matrimonio che non generi effetti civili in Italia, può rendersi necessario per trascrivere in Italia il certificato di nascita del figlio. In questo caso, il certificato di nascita solitamente riporta i nomi di entrambi i genitori, nelle apposite sezioni, ma solamente uno dei due quale dichiarante (“informant” nei certificati di nascita di Singapore).

NB: Nel caso in cui i genitori abbiano contratto matrimonio estero con effetti civili in Italia, NON sarà possibile procedere con un atto di riconoscimento di figlio per la trascrizione della nascita. I genitori dovranno invece provvedere a trascrivere il proprio matrimonio in Italia.

Ad esempio: nel caso in cui uno dei due genitori non compaia nell’apposita sezione “genitori” del certificato di nascita, può procedere a posteriori, con l’assenso del genitore che per primo aveva riconosciuto il figlio.

NB: Nel caso in cui il riconoscimento del padre avvenga successivamente a quello della madre, il figlio maggiorenne potrà scegliere se mantenere il solo cognome materno oppure richiedere di assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre tramite apposita procedura. Sull’attribuzione del cognome paterno per i figli minorenni decide invece il Tribunale competente, su istanza degli interessati.

PREREQUISITI:

  • Che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano. I doppi cittadini dovranno esibire documento di identità italiano valido;
  • Che i genitori siano maggiori di 14 anni. I genitori minori di anni 14 necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente;
  • Assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento;
  • Comprensione della lingua italiana. In caso di mancata conoscenza della lingua italiana, si attua la procedura di cui agli 54 e 55 L. 16.02.1913, n. 89;
  • Assenso (firma) del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio (solo nel caso di riconoscimento tramite atti separati);
  • Assenso (firma) del figlio che viene riconosciuto (solo nel caso di figli maggiori di 14 anni).

Gli interessati che fossero impossibilitati a recarsi presso l’Ufficio Consolare, potranno ottenere un atto di riconoscimento figlio valido in Italia sottoscrivendolo presso un qualsiasi notaio pubblico di Singapore, e facendo in seguito apostillare l’atto così formato da Singapore Academy of Law (SAL). Una lista non esaustiva di notai noti a questo Ufficio Consolare è disponibile qui.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO

Gli interessati devono fissare un appuntamento tramite il sistema Prenot@mi sul portale dell’Ambasciata d’Italia a Singapore e inviare, almeno 3 giorni prima dell’appuntamento, una email all’indirizzo consolare.singapore@esteri.it, allegando le seguenti informazioni:

  1. nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza del genitore che riconosce il figlio;
  2. nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza del genitore che ha già riconosciuto il figlio;
  3. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del figlio che deve essere riconosciuto.

All’appuntamento, gli interessati dovranno portare:

  1. un proprio documento di identità in corso di validità;
  2. il certificato di nascita del figlio che deve essere riconosciuto.

Il pagamento dei servizi notarili deve essere effettuato allo sportello consolare in dollari di Singapore o tramite circuito NETS. Per conoscere le tariffe è possibile consultare la tabella dei diritti consolari emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

NB: nel caso in cui il figlio che viene riconosciuto sia maggiore di 14 anni dovrà presentarsi all’appuntamento per firmare.

UTILIZZO DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO FIGLIO

Il giorno dell’appuntamento verrà rilasciata agli interessati una copia originale dell’atto firmato. Gli interessati dovranno provvedere alla trascrizione dello stesso presso le autorità competenti.

Nel caso in cui il certificato di nascita del figlio riconosciuto sia già stato trascritto presso un Comune in Italia, si dovrà fornire copia dell’atto di riconoscimento al Comune stesso.

Nel caso in cui il certificato di nascita del figlio riconosciuto NON sia stato ancora trascritto in Italia sarà necessario unire una copia dell’atto di riconoscimento al resto della documentazione richiesta dalla procedura in vigore presso l’Ufficio Consolare competente.