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Per beneficio di legge D.L. 36/2025

La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all’estero di figlio minorenne di un cittadino italiano è, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza per i minori figli di cittadini italiani.

In particolare, secondo le nuove disposizioni, il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all’estero e non in possesso di altre cittadinanze.

Pertanto ne può registrare la nascita in Italia, senza pagamento di contributi amministrativi e consegnando tutta la documentazione necessaria all’Ambasciata, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • entrambi i genitori sono italiani per nascita e non sono in possesso di altre cittadinanze;
  • uno dei genitori (anche adottivo) o uno dei nonni possiede – o possedeva al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana (ovvero non ha e non può avere avuto nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;
  • uno dei genitori (anche adottivo), cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del minore;
  • il minore non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza.

NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)

In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 4 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti due casi :

  1. Per Beneficio di legge. In questo primo caso i seguenti requisiti devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE
  • Almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
  • entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla nascita del minore. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare corredata dal certificato di cittadinanza estera del minore.
  • versamento del contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza – Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 – Causale:  Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 4, c.1-bis, lettera b) L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente)

2. Per norma transitoria. In questo secondo caso le seguenti condizioni devono sussistere all’unisono:

  • i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
  • i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
  • I genitori dei minorenni devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il 31 maggio 2026. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare corredata dal certificato di cittadinanza estera del minore.
  • versamento del contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza – Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 – Causale:  Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 1 c.1-ter D.L. 36/2025 e nome e cognome del richiedente)

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.

NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.