La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
- per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.
1. Cancellazione dall’A.I.R.E. per rimpatrio ed iscrizione all’A.P.R.
- I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
- Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
- È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
2. Rimpatrio Masserizie
- Se si intende reimportare anche le proprie masserizie ed effetti personali, si deve compilare l’elenco di tali masserizie ed effetti personali, il cui modulo è scaricabile QUI, unitamente al modulo della Dichiarazione di rimpatrio, scaricabile QUI;
- Prendere un appuntamento tramite il Portale Prenotami per la firma del modulo masserizie da parte dell’Addetto consolare.