- rendere visita al detenuto;
- fornire nominativi di legali di riferimento in loco;
- curare i contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto;
- assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
- favorire il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia presentate dall’interessato o da un suo legale.
Il Consolato non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali. Per ulteriori informazioni sull’assistenza fornita da Ambasciate e Consolati ai connazionali detenuti all’estero e ai loro familiari è possibile consultare la Guida Pratica all’Assistenza Consolare.