Rimpatrio sanitario
Nel caso di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, la Rappresentanza diplomatico-consolare invita i familiari a individuare una struttura medica nella quale il connazionale, verrà ricoverato una volta giunto in Italia. In caso di difficoltà, la Sede può chiedere alla Prefettura di individuare la struttura sanitaria.
La Rappresentanza diplomatico-consolare deve inoltre acquisire un certificato medico, in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (la c.d. “trasportabilità aerea del paziente”).
Per i rimpatri sanitari può essere concesso un sussidio a favore di connazionali indigenti stabilmente residenti nel Paese straniero, o un prestito con promessa di restituzione a favore di connazionali di passaggio in stato di temporanea indigenza, per il ritorno in Italia su aerei di linea (utilizzando, se necessario, il servizio di barella e una scorta medica a bordo).
Per i connazionali colpiti da malattie che non consentono di firmare la promessa di restituzione, qualora i congiunti non possano provvedere al rimpatrio va acquisita la documentazione medica di temporanea incapacità di intendere e di volere.
Rimpatrio consolare
La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono.
Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.
Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.
Rimpatrio salma
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono assistenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero.
In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri, se il decesso è avvenuto in uno dei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Berlino del 1937, e al rilascio del passaporto mortuario.
Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi presso l’Ufficio consolare e produrre la seguente documentazione: certificato di morte; certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza; certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica. Sono solitamente le agenzie funebri ad assistere i familiari nella raccolta della documentazione.
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Berlino concernente il trasporto delle salme sono: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia.