Chi può essere eletto?
Ai sensi dell’art.5 della Legge 459/2001, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti all’AIRE e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.
Come si presentano le liste?
Dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, che cadra’ il 3 settembre 2021, possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte ognuna da un numero di elettori non inferiore a cento (per le collettivita’ composte da un numero di italiani fino a 50.000) all’apposito Ufficio elettorale istituito presso gli Uffici diplomatico-consolari.
Aggiornamento! A seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
Un Comitato elettorale circoscrizionale, istituito sempre presso gli Uffici diplomatico-consolari, controlla la validita’ delle firme e delle liste presentate.
Per sottoscrivere le liste dei candidati è necessario essere in possesso dei requisiti per poter votare (es.: iscrizione AIRE, residenza in questa circoscrizione consolare da almeno 6 mesi). Ciascuna firma, per essere considerata ammissibile ai fini della presentazione delle liste, dovrà essere autenticata. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
Approfondimento su Presentazione delle Liste dei Candidati e Autenticazione delle Firme