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Procedura di Rilascio

Le domande di visto possono essere presentate da 6 mesi prima (9 mesi nel caso di marittimi) a non oltre 15 giorni prima dell’inizio del viaggio previsto.

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.

Per i visti Schengen la domanda può essere compilata direttamente on-line utilizzando il form online E-@pplication

Al modulo di domanda lo straniero deve allegare:

 

  • un documento di viaggio riconosciuto dall’Italia,  con validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen (condizione derogabile in giustificati casi di emergenza), con almeno due pagine bianche;
  • ove richiesta la documentazione giustificativa.

Il cittadino straniero deve obbligatoriamente attestare:

  • la finalità del viaggio;
  • mezzi di trasporto e di ritorno;
  • mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
  • le condizioni di alloggio.

 

Procedura per prendere i dati biometrici (solo Visto Schengen)

È necessario che i richiedenti del Visto Schengen forniscano i propri dati biometrici (le impronte digitali delle dieci dita delle mani e una foto) al momento della richiesta di Visto ,pertanto dovranno presentarsi di persona al momento della domanda di visto.. Una volta acquisite le impronte ad un richiedente, non è necessario prenderle nuovamente, in caso di ulteriori domande di visto, per i successivi 59 mesi.

Soggetti esenti dalla procedura di raccolta dei dati biometrici:

  • bambini di età inferiore a 12 anni;
  • impossibilità fisica, anche temporanea;
  • Capi di Stato e di Governo e membri dei governi stranieri con le loro delegazioni in missione ufficiale; sovrani e altri importanti membri di famiglie reali in missione ufficiale

L’Italia non richiede la raccolta dei dati biometrici per i visti nazionali. 

 

TARIFFE VISTI

Visto Nazionale: 116 euro

Visto Nazionale per Studio: 50 euro

Visto Schengen: 80 euro

Visto Schengen per Minori (6 a 12 anni): 40 euro

Visti Schengen per cittadini di Russia, Ucraina, Macedonia del Nord, Albania, Armenia, Georgia, Serbia, Azerbaigian: 35 euro

Il controvalore in dollari di Singapore è soggetto all’aggiornamento trimestrale dei tassi di ragguaglio.

Per verificare gli importi aggiornati consultare le Tariffe Visti.

Il pagamento dei diritti consolari può essere effettuato in SGD in contanti o tramite NETS. La somma deve essere pagate in loco al momento del rilascio.

Si tratta di percezioni che vanno riscosse al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che il procedimento si concluda con il rilascio del visto ovvero con un provvedimento di diniego (cd. frais de dossier). Di norma i diritti non sono rimborsabili, salvo i casi in cui, successivamente alla riscossione, venga appurato che la domanda è irricevibile (art. 19 del Codice) o che non vi è la competenza a trattare la richiesta (art. 18 del Codice); in tali casi si provvede a restituire all’interessato la percezione consolare attraverso uno storno.

 

Soggetti esenti dal pagamento delle tariffe di Visto:

 

  • minori di età inferiore ai 6 anni;
  • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
  • ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005;
  • rappresentanti di organizzazioni senza scopo di lucro, di età non superiore ai venticinque anni, che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
  • I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal Dlgs 30/2007:
  • il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
  • sono altresì esentati i titolari di passaporto diplomatico.