Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Tariffe Visti

 

TARIFFE CONSOLARI PER IL I° TRIMESTRE 2025
(01 gennaio – 31 marzo)
 TASSO DI CAMBIO: EURO 1,00 = SGD 1.4234 (SGD 1.00 = Euro 0,70254321)
VISTI SCHENGEN
VOCE IN EURO   IN SGD
Visto €  90,00 S$ 128.20
Visto per Minori (6-12 anni) €  45,00 S$   64.10
Per alcuni Paesi dell’Est Europa €  35,00 S$   49.90
(Ucraina, Macedonia, Albania, Armenia, Georgia, Serbia, Azerbaigian)
VISTI NAZIONALI
Costo Visto € 116,00 S$ 165.20
Visto per Studio €  50,00 S$   71.20

Il pagamento dei diritti consolari può essere effettuato in SGD in contanti o tramite NETS. La somma deve essere pagata in loco al momento del rilascio.

Si tratta di percezioni che vanno riscosse al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che il procedimento si concluda con il rilascio del visto ovvero con un provvedimento di diniego (cd. frais de dossier). Di norma i diritti non sono rimborsabili, salvo i casi in cui, successivamente alla riscossione, venga appurato che la domanda è irricevibile (art. 19 del Codice) o che non vi è la competenza a trattare la richiesta (art. 18 del Codice); in tali casi si provvede a restituire all’interessato la percezione consolare attraverso uno storno.

Soggetti esenti dal pagamento delle tariffe di Visto:

  • minori di età inferiore ai 6 anni;
  • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
  • ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005;
  • rappresentanti di organizzazioni senza scopo di lucro, di età non superiore ai venticinque anni, che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
  • I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal Dlgs 30/2007:
  • il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
  • sono altresì esentati i titolari di passaporto diplomatico.