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Registrazione della Convivenza di Fatto e dell’Unione Civile

La legge n.76 del 2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, meglio nota come “legge Cirinnà”, disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “Unione Civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

A) Convivenza di fatto

La convivenza di fatto, regolata dalla legge n. 76/2016, ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti, in quanto è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico. Solamente i cittadini italiani con indirizzo comune di residenza a Singapore o Brunei possono dichiarare la convivenza di fatto con persona di sesso diverso presso l’Ufficio consolare competente per residenza, e solamente se entrambi i connazionali sono iscritti all’AIRE dello stesso Comune. Se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di convivenza di fatto, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.

Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Autorità Consolare a Singapore.

B) Unioni Civili

L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.

Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.

Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’Autorità Consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.

Sebbene Singapore abbia abrogato la sezione 377A del Codice Penale di Singapore, la Costituzione  definisce il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna. Per questa ragione, l’Autorità Consolare italiana non può celebrare le Unioni Civili a Singapore.

 

Per ulteriori informazioni : consolare.singapore@esteri.it 

Per prenotare un appuntamento: PRENOT@MI